
Prescrizioni Applicative Nazionali per le prestazioni degli edifici
Prescrizioni per le caratteristiche energetiche
La legislazione nazionale impone limiti di fabbisogno energetico che, nel caso degli edifici nuovi o di ristrutturazione integrale presuppongono l’impiego di componenti con prestazioni dimensionate attraverso il calcolo del progetto complessivo. Nel caso di ristrutturazioni parziali, di sostituzioni di componenti o di riparazioni, invece, la legge fissa i limiti prestazionali dei componenti applicabili.
Dal punto di vista climatico, la legislazione italiana ha diviso il Paese in 6 zone caratterizzandole per intervallo di gradi-giorno. La zona di pertinenza è attribuita ad ogni Comune in base a questo parametro. A ciascuna zona sono stati poi assegnati agli edifici ed ai loro componenti valori prestazionali minimi di caratteristiche “energetiche”.
Per vetri e serramenti- vetro più infisso, destinati ad applicazioni nell’involucro edilizio, la legge nazionale impone dei valori massimi di Trasmittanza Termica U da rispettare obbligatoriamente. Vale la pena di tener presente che si considera involucro ogni parete, di qualsiasi natura che separi ambienti riscaldati da ambienti che non lo sono. In questa accezione, costituisce o può costituire involucro la finestra, la vetrina, la parete di un corridoio, ecc.
Zona climatica |
U (W/m2K) |
|
2015(1) |
2021(2) |
|
A e B |
3,20 |
3,00 |
C |
2,40 |
2,00 |
D |
2,10 |
1,80 |
E |
1,90 |
1,40 |
F |
1,70 |
1,00 |
(1) dal 1 luglio 2015 per tutti gli edifici
(2) dal 1 gennaio 2021 per tutti gli edifici
NB: a queste prescrizioni è applicabile la clausola di cedevolezza e quindi, le Amministrazioni possono imporre valori prestazionali più restrittivi. E’ quindi opportuno verificare quale sia il valore prestazionale cogente nella località in cui si effettua l’installazione.
Per approfondimenti, consultare http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-interministeriali/2032966-decreto-interministeriale-26-giugno-2015-applicazione-delle-metodologie-di-calcolo-delle-prestazioni-energetiche-e-definizione-delle-prescrizioni-e-dei-requisiti-minimi-degli-edifici
La legge che disciplina la materia è il D.P.C.M. del 05/12/97 pubblicato sulla G.U. n° 297 del 22/12/97 che riguarda i requisiti acustici passivi degli edifici ed indica quali siano i valori minimi di fonoisolamento ammissibili. Per quanto riguarda il fonoisolamento rispetto ai rumori aerei (esterni), quelli che interessano particolarmente le facciate, non si danno valori prestazionali dei componenti ma solo quello dell’insieme. Di conseguenza, non si danno valori prestazionali per il vetro o per il serramento. E’ compito del progettista calcolare il valore prestazionale dei componenti che permettano di ottenere la prestazione di insieme desiderata/prescritta dalla legge.
I valori prestazionali ammissibili sono diversi a seconda della destinazione d’uso dell’edificio secondo lo schema che segue:
Destinazione d’uso |
Fonoisolamento di facciata dB |
categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili |
40 |
- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili |
42 |
- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili |
40 |
- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche. case di cura e assimilabili |
45 |
- categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili |
48 |
- categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili |
42 |
- categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili |
42 |
N.B. Come detto, i valori di riferimento sono quelli relativo alla facciata nel suo complesso. Per ottenere questi risultati occorre tener presente che nell’assemblaggio di componenti, di norma ed a causa della posa, si ottengono insiemi che hanno valori prestazionali inferiori a quelli dei componenti impiegati. E’ quindi prudente utilizzare componenti di caratteristiche prestazionali migliori di quelle dell’insieme che si vuole ottenere.
Mentre esiste un comune metodo di valutazione e di classificazione prestazionale dei prodotti, a seguito dei diversi metodi costruttive, delle diverse tecnologie e dei diversi materiali impiegati la UE ha demandato ai singoli Stati il compito di redigere i documenti prescrittivi per la sicurezza nelle applicazioni. Il documento che in Italia disciplina questa materia è la norma UNI 7697:2015 “Criteri di sicurezza nelle applicazioni vetrarie” che indica quali tipi di prodotto sono applicabili nei vari casi e per molti prescrive anche il livello prestazionale minimo.
Le norme EN non prestano particolare attenzione alle questioni di aspetto delle vetrate perché non sono una caratteristica essenziale dei prodotti e perché l’aspetto è percepito in modo diverso e con importanza diversa nei vari Paesi. All’atto pratico si è dovuto rilevare che la mancanza di una normativa rendeva difficile la composizione dei contrasti nati tra clienti e fornitori. A seguito si è quindi prodotto un documento tecnico, la UNI/TR 11404:2011 che costituisce il riferimento nazionale di riferimento per questi problemi.
Il perdurante annoso ritardo nella elaborazione delle norma EN per il dimensionamento delle lastre in rapporto ai carichi cui devono fare fronte, e la evidente inadeguatezza delle preesistenti norme UNI ormai ampiamente obsolete ha portato alla decisione di redigere la UNI 11463:2016.