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Ecobonus & Superbonus: opportunità per migliorare i tuoi serramenti

A partire dallo scorso 1 Luglio 2020, il Superbonus 110% è diventato ufficialmente operativo, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 119 del Decreto Rilancio, che ha definito gli interventi, le condizioni di accesso, i beneficiari e le condizioni per la cessione del credito collegati alle detrazioni fiscali potenziate al 110% (Superbonus) relative agli interventi che attengono la riqualificazione energetica ed miglioramento sismico, oltre che per l'installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo. Un buon motivo in più per procedere alla sostituzione e rinnovamento dei propri serramenti esterni.

Ma chi sono, ad oggi, i fortunati che possono beneficiare del Superbonus al 110% per lavori di efficientamento energetico o miglioramento sismico? Vediamo le diverse categorie:

• Chi decide di intervenire su prime e seconde case in condominio al fine di effettuare interventi antisismici e di riqualificazione energetica

• L’accesso al Superbonus al 110% viene garantito anche per singole unità immobiliari per interventi antisismici e di riqualificazione energetica se effettuati da persone fisiche

• Superbonus anche per seconde case unifamiliari su interventi antisismici (sono tuttavia esclusi in questo caso le migliorie di riqualificazione energetica)

Proviamo però a chiarire le principali differenze tra “Ecobonus al 50%” e “Superbonus al 110%”, due misure che possono sembrare speculari (erroneamente) e che si accavalleranno almeno fino alla fine del 2020.

Nel primo caso (Ecobonus), gli interventi si intendono come destinati esclusivamente alla sostituzione di serramenti esterni. Interventi su porte e finestre di ingresso detraibili al 50% in dieci anni ed applicabile a qualsiasi immobile riscaldato e soggetto IRES (condizione da rispettare è che i nuovi serramenti installati siano perfettamente conformi alle soglie minime di trasmittanza termica). La cessione del credito al fornitore del servizio (al fine di effettuare i necessari lavori di sostituzione) prende il posto della detrazione diretta. La misura resterà in vigore fino al prossimo 31 Dicembre 2020 (al netto di eventuali proroghe).

Diverso il contesto per il Superbonus, uno spettro di misure che si intendono come destinate al potenziamento del risparmio energetico di un edificio nella sua complessità (si attende la conversione in legge tramite i decreti attuativi, ma si tratta oramai di una breve attesa). Ecco i dettagli da conoscere:

• Le agevolazioni saranno indirizzate ad interventi di isolamento termico dell’edificio ma anche alla sostituzione di impianti di climatizzazione

• Criteri per garantirsi il diritto alla detrazione al 110%:

  • Garanzia di una incidenza sulla superficie disperdente dell’edificio per isolamento termico superiore al 25%
  • L’edificio deve migliorare almeno di 2 classi energetiche a seguito degli interventi apportati
  • Presentare Attestato di Prestazione Energetica (APE), pre e post intervento, visto di conformità che attesti l’esistenza dei presupposti per il diritto alla detrazione e asseverazione relativa al rispetto dei requisiti previsti
  • Rispetto dei Criteri Ambientali Minimi per edifici pubblici per i prodotti da utilizzare

• La detrazione verrà applicata solo se gli interventi rientrano nelle casistiche precedenti e con le modalità appena descritte

Nell'attesa della prossima conversione in legge del Decreto Rilancio, il Consiglio dei Ministri ha da poco approvato il "salvo intese" del Decreto Semplificazioni che all'interno dell’articolo (semplificazioni in tema edilizio), inserisce il comma 3 che presenta interessanti misure per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.

 


AGGIORNAMENTO Febbraio 2021

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